Whistleblowing.

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Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recentemente riscritto nei contenuti dall’art.1 della L. 179/2017.


Descrizione:

Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recentemente riscritto nei contenuti dall’art.1 della L. 179/2017.
La normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sollecita i pubblici dipendenti a denunciare le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
Il whistleblower è chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo, svolgendo in tal senso un ruolo di interesse pubblico.
Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro.
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing):

 il responsabile e/o il dipendente che abbiano segnalazione o conoscenza di condotte illecite, di cui al comma51 della legge n. 190/2012 e s.m.i., ha il dovere di segnalarle al Segretario Generale, in quanto Responsabile della prevenzione della corruzione, ferme restando le garanzie di cui al comma 51 della Legge 190/2012 e dell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

Sono istituiti due canali di segnalazione: esterna ed interna

Canale segnalazione esterna (d.lgs. n. 24/2023):   informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica commesse nel contesto lavorativo . Il segnalante potrà essere non solo un dipendente ma anche un  altro soggetto che ha una relazione qualificata con l’ente/amministrazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo (vedi  Linee guida ANAC  in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 come modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025). Per queste segnalazioni Anac mette a disposizione un portale raggiungibile dalla home page del sito istituzionale o dalla sezione Amministrazione Trasparente→Altri Contenuti→Prevenzione della corruzione al  link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

Canale segnalazione interna (Art. 4, co. 1, d. lgs. n. 24/2023;Linee guida Anac delibera n.478/2025)

La normativa prevede l’obbligo per i soggetti del settore pubblico di attivare propri canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione .La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale e, dunque, gli enti devono garantire entrambe le modalità di presentazione delle segnalazioni.

Forma scritta:

Il Comune di Vinci, tenendo anche conto delle osservazioni formulate dal proprio RPD (DPO) utilizza la piattaforma informatica WhistleblowingPA soluzione gratuita sviluppata per tutte le pubbliche amministrazioni . La preferenza per le piattaforme informatiche si giustifica in virtù del fatto che, attraverso tali strumenti software, è possibile adottare stringenti misure di sicurezza e assicurare un maggiore livello di protezione dei dati personali tanto nella fase di acquisizione delle segnalazioni quanto in quella di gestione delle stesse.

L’ente ha accesso alla propria piattaforma personale che è resa disponibile in cloud e accessibile su internet al seguente indirizzo : https://comunedivinci.whistleblowing.it/

A questo indirizzo tutti i soggetti legittimati dalla normativa potranno fare segnalazioni in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 24/2023 utilizzando un questionario appositamente elaborato.

La piattaforma, basata sul software GlobaLeaks, permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte di tutti i soggetti previsti dalla normativa, anche in modo anonimo.Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione (RPCT) è il gestore delle segnalazioni. Il gestore potrà essere supportato nel gestire le segnalazioni da un gruppo di lavoro autorizzato con apposito atto organizzativo Verificata l’ammissibilità della segnalazione il gestore può procedere con l’istruttoria vera e propria, che consiste nell’effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni  circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati. Occorre sempre agire assicurando la tutela della riservatezza. Una volta completata l’attività di accertamento, il gestore della segnalazione può:

  • archiviare la segnalazione, motivandone le ragioni;
  • rivolgersi agli organi/funzioni interne ed esterni competenti per i relativi seguiti (responsabile del servizio cui è ascrivibile il fatto, Ufficio Procedimenti Disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC,Dipartimento della funzione pubblica. ).

Il gestore è tenuto a comunicare alla persona segnalante gli esiti della istruttoria della segnalazione attraverso la piattaforma informatica. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione. Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Forma orale:

Tale segnalazione potrà essere effettuata dal segnalante direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in apposito colloquio. Previo consenso della persona segnalante, di tale segnalazione sarà redatto specifico verbale sottoscritto dal segnalante e dal Responsabile che sarà conservato con le misure idonee e per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque per un tempo non superiore ai cinque anni.

Il verbale redatto a seguito del colloquio, inoltre, viene sottoposto dal RPCT entro 20 giorni alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione . Ai sensi dell’art. 14 commi 2-4 del D.lgs. 24/2023, infatti, risulta necessario richiedere il consenso espresso prima di procedere alla verbalizzazione del colloquio (Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di  verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione).      

Una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, il gestore dovrà cancellare sia la segnalazione sia la relativa documentazione, al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione alla persona segnalante dell’esito finale della procedura di segnalazione.

Resta inteso che potranno, invece, essere conservati gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione. Ciò in considerazione della circostanza che tali atti e documenti non contengono di regola riferimenti puntuali alla persona segnalante, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, ai sensi del quale, quando la contestazione disciplinare “sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità”.

Il gestore, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, è l’unico soggetto che può ricevere la segnalazione e compiere le attività necessarie a darvi seguito; pertanto, nell’ipotesi in cui un diverso soggetto interno riceva per errore la segnalazione,dovrà  trasmetterla al gestore entro sette giorni, in conformità all’art. 4, co. 6, d.lgs. n. 24/2023, nel rispetto della riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Nel caso di segnalazione anonima l’ente è comunque tenuto a registrare la segnalazione e a conservare la relativa documentazione rendendo così possibile rintracciarla qualora la persona segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subìto misure ritorsive a Nell’ipotesi di segnalazione trasmessa ad una pluralità di destinatari, se la stessa è inviata contestualmente a più soggetti, tutti interni al medesimo ente, la segnalazione va considerata alla stregua di una segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente e va inviata al gestore, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Se, invece, la segnalazione è trasmessa, oltre al soggetto interno competente a gestirla, anche a un numero elevato di soggetti esterni all’ente, occorre valutare se sussistano le condizioni per considerarla come una divulgazione pubblica (art. 15). Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e/o funzionario del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all'ANAC.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione riferirà, nella relazione annuale ai sensi dell'art. 1 co. 14 della L. 190/2012, il numero delle segnalazioni ricevute (garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante) e del loro stato di avanzamento.

Per quanto riguarda l’accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione. Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell’ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell’identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione. In aggiunta alla tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura. Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Preposto alla ricezione e/o alla gestione delle segnalazioni nel nostro Ente è il Segretario comunale Dott.ssa Valentina La Vecchia , nel ruolo di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (RPCT).

È possibile contattare il Responsabile per la trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione ai seguenti recapiti:

Tipo documento Documento (tecnico) di supporto , .
Data di pubblicazione Gennaio 30, 2024.
Oggetto Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recentemente riscritto nei contenuti dall’art.1 della L. 179/2017.
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