Permesso di Costruire in sanatoria.
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Servizio attivo .
Il Permesso di Costruire in sanatoria può essere richiesto, ai sensi dell’art. 209 della L.R. 65/2014, per opere ed interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire o in difformità da esso..
A chi è rivolto:
Cittadino, impresa
.Descrizione:
Il Permesso di Costruire in sanatoria può essere richiesto, ai sensi dell’art. 209 della L.R. 65/2014, per opere ed interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire o in difformità da esso.
Gli interventi e le opere realizzate sono quelle di cui all’articolo 134 della L.R. 65/2014, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001.
Requisito fondamentale per la presentazione dell’istanza di sanatoria è che l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento di presentazione della domanda.
.Come fare:
Devi rivolgerti a un tecnico abilitato di tua fiducia.
L’istanza per ottenere il Permesso di Costruire in sanatoria deve essere presentata on-line attraverso il portale telematico del SUE.
Il procedimento amministrativo viene gestito integralmente in modalità telematica.
Per procedimenti relativi ad attività economiche, nel caso siano contestualmente attivati altri procedimenti di cui al D.P.R. 160/2010 (A.U.A., VV.F., ecc.) oltre quello edilizio, l’istanza deve essere presentata al SUAP tramite il portale telematico regionale.
.Cosa serve.
I documenti (allegati obbligatori) che devono accompagnare la domanda di Permesso di Costruire sono elencati nel modulo unico regionale (Allegato C del d.d. n. 1754 del 1 febbraio 2023) che deve essere sempre presentato unitamente alla relazione tecnica di asseverazione (Allegato D del d.d. n. 1754 del 1 febbraio 2023).
L’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare è altresì specificato nel Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R.
.- Modulo unico regionale.
- Relazione tecnica di asseverazione.
- Altra documentazione reperibile al seguente link.
Cosa si ottiene:
Il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria che legittima le opere eseguite in assenza o in difformità dal relativo titolo abilitativo edilizio.
.Tempi e scadenze:
Eventuale richiesta di integrazioni: entro 30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.
Conclusione del procedimento: entro 60 gg. dalla data di presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo la domanda si intende respinta.
.Quanto costa:
Per la domanda ed il relativo rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria sono dovuti:
- due marche da bollo da €. 16,00;
- diritti di segreteria secondo gli importi fissati con Deliberazione della Giunta comunale n.103 del 31/05/2021
- oblazione di una somma pari al contributo edilizio dovuto per l’intervento realizzato, con un minimo di €. 1.000,00;
- contributo edilizio secondo i costi stabiliti nelle tabelle degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero previsti dall’art. 188 della L.R. 65/2014.
I versamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione PAgoPA
.Accedi al servizio.
Il procedimento è disciplinato dall’art. 209, della L.R. 10/11/2014, n. 65. Il provvedimento finale deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza o della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento, fatta salva la necessità di acquisire pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati da altre amministrazioni entro 60 giorni dalla data di presentazione oppure indire una conferenza di servizi, ai sensi della normativa vigente, per acquisire tali atti di assenso nei tempi e con le modalità ivi disciplinate. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo si può ricorrere avverso il silenzio-rifiuto, formatosi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 209 della L.R. 65/2014, nei modi previsti dalla Legge presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dal termine di cui sopra..
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Condizioni di servizio:
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Pagina aggiornata il 11/03/2024
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