L’imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Tale norma è stata, poi, modificata dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché dall’art. 1, comma 787, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il presupposto dell’imposta di soggiorno è individuato nell’alloggio nelle strutture ricettive ubicate nel territorio dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni, nonché dei comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o delle città d'arte predisposti da ciascuna Regione.
I soggetti passivi sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.
Il responsabile del pagamento dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva. Tale qualificazione era inizialmente prevista solo nell’ambito della disciplina delle locazioni brevi con riferimento al “soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi”. L'art. 180, comma 3, del D. L. n. 34 del 2020 ha, invece, esteso a tutti i gestori delle strutture ricettive – e, pertanto, anche a coloro che esercitano attività imprenditoriale di carattere alberghiero – la qualifica di responsabile del pagamento.
L'Imposta di Soggiorno (IDS) è un'imposta applicata a tutti coloro che non risiedono nel comune di Vinci e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale.
Il Comune di Vinci ha introdotto, a decorrere dal 1 ottobre 2012, l’imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento comunale.
Il gettito dell'imposta di soggiorno, come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 2011, è “destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.