Imposta di soggiorno.

  • Servizio attivo .

Informazioni e modalità di pagamento per l'imposta di soggiorno nelle strutture ricettive nel comune di Vinci .


A chi è rivolto:

Gli ospiti che alloggiano nelle strutture ricettive e negli appartamenti destinati alla locazione turistica del comune di Vinci sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno.

L'imposta di soggiorno va corrisposta per un massimo di 6 pernottamenti consecutivi.

Non sono tenuti al pagamento coloro che rientrano nelle esenzioni/esclusioni riportate nella sezione "Esenzioni/esclusioni".

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

TIPOLOGIA                                                                                                                     TARIFFA

HOTEL 5 * € 5,00
HOTEL 4 * € 3,00
HOTEL 3 * € 3,00
HOTEL 2 * € 2,00
HOTEL 1 * € 2,00
RTA € 3,00
CAMPEGGI 1,2,3,4 * € 1,50
OSTELLI € 1,50
CASE PER FERIE € 2,00
AFFITTACAMERE professionali € 2,00
AFFITTACAMERE non professionali € 1,50
CASA VACANZE € 2,00
RESIDENZE D'EPOCA € 3,00
RESIDENCE 2,3,4 * € 2,00
AGRITURISMO 1,2,3 * e AGRICAMPEGGI € 2,00
LOCAZIONI BREVI € 1,50

 

ESENZIONI/ESCLUSIONI

Sono esenti/esclusi dal pagamento:

  • i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
  • i pellegrini, muniti delle credenziali, che percorrono la Via Francigena
  • i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore/genitore per paziente
  • gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti
  • gli ospiti della P.A. e le Forze di Polizia ed enti equiparati per esigenze di servizio
  • i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro
  • gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze, con sede nei comuni del Circondario Empolese Valdelsa
  • gli ospiti delle strutture ricettive che utilizzano la camera in day use
  • i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore

L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle
disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

INFORMAZIONI PER I GESTORI di strutture ricettive e per coloro che esercitano attività di locazione turistica breve.

L'imposta deve essere richiesta agli ospiti, salvo le esenzioni/esclusioni, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi.

GLI ADEMPIMENTI

I gestori delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche brevi e delle altre tipologie ricettive di cui alla Legge Regionale Toscana n. 61/2024 sono tenuti ad eseguire i seguenti adempimenti per l’Imposta di Soggiorno:

✔ REGISTRARSI al portale dell’Imposta di Soggiorno. Per la registrazione è necessario collegarsi al sito Tourist Tax

✔ INFORMARE gli ospiti dell’applicazione e della misura dell’imposta di soggiorno nonché dei casi di esenzione/esclusione, anche tramite affissione di idonea informativa in spazi ben visibili.

✔ RICHIEDERE il pagamento dell'imposta e rilasciare quietanza al cliente con ricevuta nominativa non fiscale. Il gestore è sempre tenuto a riscuotere l’imposta. In caso di rifiuto dell’ospite, il gestore risponde solidalmente.

✔ TRASMETTERE la comunicazione trimestrale dei pernottamenti/presenze tramite il portale dell’Imposta di Soggiorno alle seguenti scadenze:

  • Primo trimestre entro 16 aprile
  • Secondo trimestre entro il 16 luglio
  • Terzo trimestre entro il 16 ottobre
  • Quarto trimestre entro il 16 gennaio dell'anno successivo

✔ VERSARE trimestralmente l’imposta secondo le scadenze previste per la trasmissione della comunicazione. I versamenti mensili dell’Imposta si eseguono tramite bollettino pagoPa.

✔ TRASMETTERE la dichiarazione ministeriale annuale, tramite il portale di Agenzia delle Entrate.

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Descrizione:

L’imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Tale norma è stata, poi, modificata dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché dall’art. 1, comma 787, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presupposto dell’imposta di soggiorno è individuato nell’alloggio nelle strutture ricettive ubicate nel territorio dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni, nonché dei comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o delle città d'arte predisposti da ciascuna Regione.

soggetti passivi sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.

Il responsabile del pagamento dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva. Tale qualificazione era inizialmente prevista solo nell’ambito della disciplina delle locazioni brevi con riferimento al “soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi”. L'art. 180, comma 3, del D. L. n. 34 del 2020 ha, invece, esteso a tutti i gestori delle strutture ricettive – e, pertanto, anche a coloro che esercitano attività imprenditoriale di carattere alberghiero – la qualifica di responsabile del pagamento.

L'Imposta di Soggiorno (IDS) è un'imposta applicata a tutti coloro che non risiedono nel comune di Vinci e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale.

Il Comune di Vinci ha introdotto, a decorrere dal 1 ottobre 2012, l’imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento comunale.

Il gettito dell'imposta di soggiorno, come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 2011, è “destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

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Come fare:

Il pagamento dell'Imposta di Soggiorno avviene direttamente presso la struttura ricettiva al momento del check-out. L'ospite riceverà una ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Vinci.

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Cosa serve.

Per effettuare il pagamento è necessario fornire alla struttura ricettiva un documento d'identità valido. Non sono richiesti ulteriori documenti specifici.

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Cosa si ottiene:

Ricevuta di pagamento dell'Imposta di Soggiorno

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Tempi e scadenze:

Comunicazione mensile Trasmissione dal 1° al 16° giorno del trimestre  successivo a quello d’imposta
Versamento mensile Pagamento dal 1° al 16° giorno del trimestre successivo a quello d’imposta
Dichiarazione annuale ad agenzie delle entrate Trasmissione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta

 

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Quanto costa:

Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta rispetto alla scadenza indicata nel regolamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all’articolo 7, comma 2 del presente regolamento, da parte del responsabile del pagamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

4. La sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL 34/2020 convertito in legge n. 77/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 in materia di ravvedimento operoso.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal responsabile del pagamento, l’imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, in base ai dati in possesso dell’Ente o assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio Articolo 9-bis

Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
a) omessa richiesta delle credenziali per la registrazione al portale per la gestione dell’imposta di soggiorno prevista dal comma 2 dell’articolo 7 del presente regolamento;
b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal comma 2 dell’articolo 7 del presente regolamento;
c) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 2 dell’articolo 7 del presente regolamento.

2. Per le violazioni previste dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell’ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la Legge n. 689/1981.

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Accedi al servizio.

Puoi registrare una struttura ricettiva utilizzando il portare Tourist Tax.

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici..

Ulteriori informazioni.

Ravvedimento operoso

È ammesso il ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 472/1997.

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento contestuale dell’imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento) e degli interessi legali maturati.

Si precisa che per potersi avvalere delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

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Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

Ufficio Tributi.

Palazzo Comunale, Piazza Leonardo da Vinci, 27

T +39 0571 933218

T +39 0571 933243

T +39 0571 933219

m.parri@comune.vinci.fi.it

tributi@comune.vinci.fi.it

f.falciati@comune.vinci.fi.it

g.cipriano@comune.vinci.fi.it

Punti di contatto

Ufficio Tributi

Palazzo Comunale, Piazza Leonardo da Vinci, 27

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T +39 0571 933219

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