A chi è rivolto:
Cittadino, impresa
.Come fare:
Devi rivolgerti a un tecnico abilitato di tua fiducia.
L’istanza per ottenere il permesso di costruire deve essere presentata on-line attraverso il portale telematico del SUE.
Il procedimento amministrativo viene gestito integralmente in modalità telematica.
Per procedimenti relativi ad attività economiche, nel caso siano contestualmente attivati altri procedimenti di cui al D.P.R. 160/2010 (A.U.A., VV.F., ecc.) oltre quello edilizio, l’istanza deve essere presentata al SUAP tramite il portale telematico regionale.
.Cosa serve.
I documenti (allegati obbligatori) che devono accompagnare la domanda di Permesso di Costruire sono elencati nel modulo unico regionale (Allegato C del d.d. n. 1754 del 1 febbraio 2023) che deve essere sempre presentato unitamente alla relazione tecnica di asseverazione (Allegato D del d.d. n. 1754 del 1 febbraio 2023).
L’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare è altresì specificato nel Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R.
.- Modulo unico regionale.
- Relazione tecnica di asseverazione.
- Altra documentazione reperibile al seguente link.
Cosa si ottiene:
Il rilascio del permesso per l’esecuzione dell’intervento edilizio richiesto
.Tempi e scadenze:
Eventuale richiesta di integrazioni: entro 30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.
Conclusione del procedimento: entro 90 gg. dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le eventuali interruzioni dei termini.
I lavori autorizzati dal Permesso di Costruire devono essere iniziati entro un anno dalla data del suo rilascio ed ultimati entro tre anni dalla stessa data, salvo proroghe autorizzate con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 133 della L.R. 65/2014 e s.m.i.
Quanto costa:
Per la domanda ed il relativo rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria sono dovuti:
- due marche da bollo da €. 16,00;
- diritti di segreteria secondo gli importi fissati con Deliberazione della Giunta comunale n.103 del 31/05/2021
- contributo edilizio secondo i costi stabiliti nelle tabelle degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero previsti dall’art. 188 della L.R. 65/2014.
I versamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione PAgoPA
.Accedi al servizio.
Il procedimento è disciplinato dell’art. 142, della L.R. 10/11/2014, n. 65. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dal Regolamento Edilizio. Il provvedimento finale deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, con esclusione dell’eventuale interruzione dei termini per richiesta di documentazione integrativa e fatta salva la necessità di acquisire pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati da altre amministrazioni, entro 60 giorni dalla data di presentazione, oppure indire una conferenza di servizi, ai sensi della normativa vigente, per acquisire tali atti di assenso nei tempi e con le modalità ivi disciplinate. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove non sia opposto motivato diniego, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso fatti salvi i casi in cui sussistono vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, verrà rilasciata un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento qualora si riscontri l’assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, verrà comunicato all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Nei casi in cui non è prevista la formazione del silenzio assenso, decorsi inutilmente i termini per il rilascio del Permesso di Costruire previsti, può essere inoltrata istanza alla Regione, la quale, ai sensi della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53, nomina un Commissario ad acta che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento con oneri finanziari a carico del Comune. Per i progetti particolarmente complessi i termini sono raddoppiati..
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Pagina aggiornata il 27/02/2025
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